Art. 11.
                  Soppressione eutanasica e divieto
            di sperimentazione degli animali da affezione
 
  1.  La soppressione degli animali da affezione, ivi compresi quelli
di proprieta' e salvo quanto stabilito dagli articoli 86, 87 e 91 del
regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320-1954 e
successive modificazioni, e' consentita esclusivamente se  gravemente
malati,  incurabili  o di comprovata pericolosita'. Alla soppressione
provvedono in modo eutanasico i medici veterinari che  ne  rilasciano
idonea certificazione.
  2.   Gli   animali  da  affezione  catturati,  ritrovati  e  quelli
ricoverati non possono essere usati a scopo di sperimentazione  salvo
quanto  stabilito  dal  d.lgs.  27  gennaio  1992, n. 116, ne' essere
soppressi, fatto salvo quanto stabilito al comma 1.
  3. E' vietato fare commercio o  cessione  gratuita  di  animali  da
affezione al fine di sperimentazione.