Art. 11. Soppressione eutanasica e divieto di sperimentazione degli animali da affezione 1. La soppressione degli animali da affezione, ivi compresi quelli di proprieta' e salvo quanto stabilito dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320-1954 e successive modificazioni, e' consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita'. Alla soppressione provvedono in modo eutanasico i medici veterinari che ne rilasciano idonea certificazione. 2. Gli animali da affezione catturati, ritrovati e quelli ricoverati non possono essere usati a scopo di sperimentazione salvo quanto stabilito dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, ne' essere soppressi, fatto salvo quanto stabilito al comma 1. 3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di animali da affezione al fine di sperimentazione.