Art. 12. Eccezioni 1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano ai cani appartenenti alle forze armate e di polizia sempreche' ne sia possibile l'identificazione e a quelli che soggiornano per un periodo massimo di quattro mesi sul territorio regionale al seguito del proprietario o detentore a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.