Art. 12.
                              Eccezioni
 
  1.  Le  norme  relative  all'iscrizione  all'anagrafe  canina ed al
tatuaggio non si applicano ai cani appartenenti alle forze  armate  e
di  polizia  sempreche' ne sia possibile l'identificazione e a quelli
che soggiornano per un periodo massimo di quattro mesi sul territorio
regionale  al seguito del proprietario o detentore a scopo di lavoro,
caccia, addestramento, turismo.