Art. 13. Cani provenienti da altre regioni o dall'estero 1. I cani provenienti da Regioni nelle quali e' gia' stato attivato il servizio di anagrafe e tatuaggio sono soggetti alla sola iscrizione all'anagrafe, considerando validi i contrassegni gia' apposti, mentre quelli provenienti dall'estero o da regioni nelle quali tale servizio non e' stato istituito, sono soggetti sia all'iscrizione all'anagrafe, che al tatuaggio. 2. I proprietari o detentori degli animali di cui al comma 1 provvedono a farne denuncia al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, entro dieci giorni dall'introduzione degli animali nel territorio regionale;