Art. 13.
           Cani provenienti da altre regioni o dall'estero
 
  1. I cani provenienti da Regioni nelle quali e' gia' stato attivato
il  servizio  di  anagrafe  e  tatuaggio  sono  soggetti  alla   sola
iscrizione  all'anagrafe,  considerando  validi  i  contrassegni gia'
apposti, mentre quelli provenienti dall'estero  o  da  regioni  nelle
quali  tale  servizio  non  e'  stato  istituito,  sono  soggetti sia
all'iscrizione all'anagrafe, che al tatuaggio.
  2. I proprietari o detentori  degli  animali  di  cui  al  comma  1
provvedono   a  farne  denuncia  al  servizio  veterinario  dell'AUSL
competente per territorio, entro dieci giorni dall'introduzione degli
animali nel territorio regionale;