Art. 14. Trattamento della popolazione e del randagismo felino 1. Si applicano, in quanto compatibili, alla popolazione felina e alle strutture per il ricovero della stessa le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; 5, comma 1, lettera c) e comma 3; 10, commi 1, 2, 3, 5 e 8; 11. 2. La presenza di colonie di gatti randagi, presso le quali si registrano problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale, deve essere segnalata al Comune competente che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario dell'AUSL. 3. Qualora si renda necessario, i Comuni singoli o associati o le Comunita' montane, in accordo con il servizio veterinario dell'AUSL, organizzano interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere: a) l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali; b) il controllo delle nascite; c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede piu' idonea. 4. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico delle AUSL.