Art. 14.
        Trattamento della popolazione e del randagismo felino
 
  1. Si applicano, in quanto compatibili, alla popolazione  felina  e
alle  strutture  per  il ricovero della stessa le disposizioni di cui
agli articoli 3; 4; 5, comma 1, lettera c) e comma 3; 10, commi 1, 2,
3, 5 e 8; 11.
  2. La presenza di colonie di gatti  randagi,  presso  le  quali  si
registrano  problemi  igienico-sanitari  o  riguardanti  il benessere
animale, deve essere segnalata al Comune  competente  che  dispone  i
necessari accertamenti del servizio veterinario dell'AUSL.
  3.  Qualora  si renda necessario, i Comuni singoli o associati o le
Comunita' montane, in accordo con il servizio veterinario  dell'AUSL,
organizzano  interventi  di  controllo  della  popolazione felina che
possono comprendere:
   a)  l'affidamento  della  colonia  ad  una  associazione  per   la
protezione degli animali;
   b) il controllo delle nascite;
   c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in
altra sede piu' idonea.
  4.  Le  spese  per  gli  interventi  di controllo della popolazione
felina sono a carico delle AUSL.