Art. 15. Controllo delle nascite 1. Il proprietario o detentore di un animale da affezione e' responsabile della sua riproduzione. 2. Al fine di diminuire il fenomeno del randagismo, i servizi veterinari delle AUSL, sentite le associazioni di protezione animale o su proposta delle stesse, individuano interventi preventivi e successivi, atti al controllo delle nascite dei cani e dei gatti randagi. 3. Gli interventi della limitazione delle nascite sono effettuati previa corresponsione della tariffa regionale al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio. Il proprietario o detentore puo' altresi' ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari delle societa' cinofile e delle associazioni di protezione animale, nonche' ai medici veterinari liberi professionisti.