Art. 15.
                       Controllo delle nascite
 
  1. Il proprietario o  detentore  di  un  animale  da  affezione  e'
responsabile della sua riproduzione.
  2.  Al  fine  di  diminuire  il  fenomeno del randagismo, i servizi
veterinari delle AUSL, sentite le associazioni di protezione  animale
o  su  proposta  delle  stesse,  individuano  interventi preventivi e
successivi, atti al controllo delle nascite  dei  cani  e  dei  gatti
randagi.
  3.  Gli  interventi della limitazione delle nascite sono effettuati
previa corresponsione della tariffa regionale al servizio veterinario
dell'AUSL competente per territorio. Il proprietario o detentore puo'
altresi' ricorrere a proprie spese agli ambulatori  veterinari  delle
societa' cinofile e delle associazioni di protezione animale, nonche'
ai medici veterinari liberi professionisti.