Art. 16. Contributi 1. La Regione concede contributi ai Comuni singoli o associati e alle Comunita' montane per la realizzazione degli interventi di loro competenza previsti dalla presente legge. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri, le modalita' ed i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi. La deliberazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La liquidazione del contributo e' effettuata con provvedimento del dirigente del servizio competente.