Art. 16.
                             Contributi
 
  1.  La  Regione  concede contributi ai Comuni singoli o associati e
alle Comunita' montane per la realizzazione degli interventi di  loro
competenza previsti dalla presente legge.
  2.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente legge,  la  Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,
determina  i  criteri, le modalita' ed i termini per la presentazione
delle domande e per la concessione dei contributi.  La  deliberazione
e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La liquidazione
del  contributo  e'  effettuata  con  provvedimento del dirigente del
servizio competente.