Art. 17. Programma di prevenzione 1. La Regione, in collaborazione con le associazioni di protezione degli animali e veterinarie, promuove ed attua: a) programmi di informazione, da svolgere anche in ambito scolastico con la collaborazione delle competenti autorita', finalizzati al rispetto degli animali e alla difesa del loro habitat; b) corsi di formazione e aggiornamento per il personale della Regione, degli Enti locali e delle AUSL, addetto ai compiti previsti dalla presente legge, nonche' per le guardie zoofile volontarie che collaborano con tali enti.