Art. 17.
                      Programma di prevenzione
 
  1. La Regione, in collaborazione con le associazioni di  protezione
degli animali e veterinarie, promuove ed attua:
   a)   programmi  di  informazione,  da  svolgere  anche  in  ambito
scolastico  con  la  collaborazione   delle   competenti   autorita',
finalizzati al rispetto degli animali e alla difesa del loro habitat;
   b)  corsi  di  formazione  e  aggiornamento per il personale della
Regione, degli Enti locali e delle AUSL, addetto ai compiti  previsti
dalla  presente  legge, nonche' per le guardie zoofile volontarie che
collaborano con tali enti.