Art. 18. Servizio sostitutivo civile 1. Per lo svolgimento delle loro attivita', i Comuni singoli o associati, le Comunita' montane, le associazioni protezionistiche possono avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. 2. Il servizio sostitutivo civile come guardia zoofila avviene previa convenzione, ai sensi del D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139, tra il Ministero della difesa e gli enti o associazioni indicati.