Art. 18.
                     Servizio sostitutivo civile
 
  1. Per lo svolgimento delle loro  attivita',  i  Comuni  singoli  o
associati,  le  Comunita'  montane,  le associazioni protezionistiche
possono avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di  leva  che
intendono  ottenere,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della legge 15
dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni,  il  riconoscimento
dell'obiezione di coscienza.
  2.  Il  servizio  sostitutivo  civile  come guardia zoofila avviene
previa convenzione, ai sensi del D.P.R. 28 novembre  1977,  n.  1139,
tra il Ministero della difesa e gli enti o associazioni indicati.