Art. 19.
                        Funzioni di vigilanza
 
  1.  Il  Comune  e  le  AUSL  esercitano  le  funzioni  di vigilanza
sull'osservanza delle leggi e dei  regolamenti  regionali  e  locali,
relativi alla protezione degli animali.
  2.  Le  funzioni  di  cui al comma 1 sono esercitate altresi' dalle
guardie zoofile dell'ENPA e dalle altre  associazioni  di  protezione
animale  nel  rispetto  e  nei modi previsti dal D.P.R. 31 marzo 1979
(Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1979, n. 150), all'articolo 5, norme che
specificano l'autonomia funzionale delle guardie zoofile.
  3.  Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18 le guardie
zoofile di cui al comma 2 si qualificano esibendo apposito tesserino.
  4. Le Province concorrono all'attuazione di quanto  previsto  nella
presente legge provvedendo a:
   a)  coordinare  l'azione dei Comuni per l'istituzione associata di
servizi per la vigilanza e il controllo della  popolazione  canina  e
felina;
   b)  promuovere  ed  attuare  corsi  di formazione per il personale
addetto ai servizi e strutture di cui alla lettera a);
   c)   attuare,   mediante    proprio    personale    o    volontari
specificatamente  specializzati, interventi per il controllo dei cani
inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre  e  montano,
nonche'  integrare l'azione dei Comuni nella vigilanza e controllo in
ambiente extraurbano.