Art. 19. Funzioni di vigilanza 1. Il Comune e le AUSL esercitano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e locali, relativi alla protezione degli animali. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate altresi' dalle guardie zoofile dell'ENPA e dalle altre associazioni di protezione animale nel rispetto e nei modi previsti dal D.P.R. 31 marzo 1979 (Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1979, n. 150), all'articolo 5, norme che specificano l'autonomia funzionale delle guardie zoofile. 3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18 le guardie zoofile di cui al comma 2 si qualificano esibendo apposito tesserino. 4. Le Province concorrono all'attuazione di quanto previsto nella presente legge provvedendo a: a) coordinare l'azione dei Comuni per l'istituzione associata di servizi per la vigilanza e il controllo della popolazione canina e felina; b) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture di cui alla lettera a); c) attuare, mediante proprio personale o volontari specificatamente specializzati, interventi per il controllo dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre e montano, nonche' integrare l'azione dei Comuni nella vigilanza e controllo in ambiente extraurbano.