Art. 21.
                              Sanzioni
 
  1. Per la violazione delle norme di  cui  alla  presente  legge  si
applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie;
   a)  da lire 150.000 a lire 450.000 per le violazioni dell'articolo
6, comma 2, dell'articolo 9 e dell'articolo 13;
   b) da lire 100.000 a lire 300.000 per le violazioni  dell'articolo
8;
   c)   da   lire   300.000   a  lire  1.000.000  per  le  violazioni
dell'articolo 10;
   d) da lire 5.000.000 a lire 10.000.000  per  le  violazioni  dell'
articolo  11, commi 2 e 3. La stessa sanzione si applica altresi' per
le violazioni delle norme di cui al presente punto in quanto riferite
alla popolazione felina ai sensi dell'articolo 14, comma 1;
   e) da lire 500.000 a lire  1.500.000  per  le  violazioni  di  cui
all'articolo 7.
  2. Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative
sono  esercitate  dai Comuni, anche sulla base delle segnalazioni cui
sono tenuti i  servizi  veterinari  delle  Aziende  unita'  sanitarie
locali.
  3.   I   proventi   derivanti   dall'applicazione   delle  sanzioni
amministrative affluiscono nel bilancio regionale per essere  erogate
a  titolo  di  contributi  ai Comuni e alle AUSL per la realizzazione
degli interventi di loro competenza.
  4. Per quanto non previsto dalla presente  legge  si  osservano  le
procedure di cui alla legge regionale 5 luglio 1983, n. 16.