Art. 21. Sanzioni 1. Per la violazione delle norme di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie; a) da lire 150.000 a lire 450.000 per le violazioni dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 9 e dell'articolo 13; b) da lire 100.000 a lire 300.000 per le violazioni dell'articolo 8; c) da lire 300.000 a lire 1.000.000 per le violazioni dell'articolo 10; d) da lire 5.000.000 a lire 10.000.000 per le violazioni dell' articolo 11, commi 2 e 3. La stessa sanzione si applica altresi' per le violazioni delle norme di cui al presente punto in quanto riferite alla popolazione felina ai sensi dell'articolo 14, comma 1; e) da lire 500.000 a lire 1.500.000 per le violazioni di cui all'articolo 7. 2. Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni, anche sulla base delle segnalazioni cui sono tenuti i servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali. 3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative affluiscono nel bilancio regionale per essere erogate a titolo di contributi ai Comuni e alle AUSL per la realizzazione degli interventi di loro competenza. 4. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le procedure di cui alla legge regionale 5 luglio 1983, n. 16.