Art. 22. Abrogazione e norme transitorie 1. La legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e' abrogata. 2. In sede di prima applicazione i termini di cui agli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20 si applicano, per l'iscrizione all'anagrafe canina e per il tatuaggio, gli allegati della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.