Art. 22.
                   Abrogazione e norme transitorie
 
  1. La legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e' abrogata.
  2.  In sede di prima applicazione i termini di cui agli articoli 6,
8, 9, 12 e 13 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, fino all'entrata  in
vigore  del  regolamento  di  cui  all'articolo  20 si applicano, per
l'iscrizione all'anagrafe canina e per  il  tatuaggio,  gli  allegati
della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.