Art. 23.
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  Al  finanziamento delle spese per gli interventi previsti dalla
presente legge si provvede:
   a) mediante utilizzo delle somme assegnate alla Regione  ai  sensi
del  decreto-legge  1  dicembre  1995, n. 509, convertito in legge 31
gennaio 1996, n. 34;
   b) mediante impiego di quota parte del fondo  sanitario  regionale
per le spese di parte corrente.
  2.  Per  gli  interventi  di  cui  all'articolo 17, la Regione puo'
utilizzare una somma non superiore al venticinque per cento dei fondi
assegnati dallo Stato ai sensi della legge n. 34/1996.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 20 gennaio 1997
                             D'AMBROSIO