Art. 23. Disposizioni finanziarie 1. Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dalla presente legge si provvede: a) mediante utilizzo delle somme assegnate alla Regione ai sensi del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, convertito in legge 31 gennaio 1996, n. 34; b) mediante impiego di quota parte del fondo sanitario regionale per le spese di parte corrente. 2. Per gli interventi di cui all'articolo 17, la Regione puo' utilizzare una somma non superiore al venticinque per cento dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge n. 34/1996. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 20 gennaio 1997 D'AMBROSIO