Art. 4.
                               Rifugi
 
  1. Per rifugi si intendono le strutture adibite alla custodia e  al
mantenimento degli animali da affezione.
  2.  I  rifugi  dei  Comuni  singoli  o  associati e delle Comunita'
montane, nonche'  i  rifugi  privati,  devono  possedere  i  seguenti
requisiti:
   a)  una  superficie  per  la  collocazione  dei  box  destinati ad
ospitare gli animali;
   b) un reparto di isolamento;
   c) un locale adibito al deposito e alla preparazione dei cibi;
   d)  un  locale  riservato  all'attivita'   di   sanita'   pubblica
veterinaria;
   e) un idoneo impianto di approvvigionamento idrico;
   f) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo
la normativa vigente.
  3.  Nelle  strutture  di  cui  al  comma 1 possono essere tenuti in
custodia a pagamento gli animali da affezione  di  proprieta'  ed  e'
inoltre garantito il servizio di pronto soccorso.