Art. 4. Rifugi 1. Per rifugi si intendono le strutture adibite alla custodia e al mantenimento degli animali da affezione. 2. I rifugi dei Comuni singoli o associati e delle Comunita' montane, nonche' i rifugi privati, devono possedere i seguenti requisiti: a) una superficie per la collocazione dei box destinati ad ospitare gli animali; b) un reparto di isolamento; c) un locale adibito al deposito e alla preparazione dei cibi; d) un locale riservato all'attivita' di sanita' pubblica veterinaria; e) un idoneo impianto di approvvigionamento idrico; f) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente. 3. Nelle strutture di cui al comma 1 possono essere tenuti in custodia a pagamento gli animali da affezione di proprieta' ed e' inoltre garantito il servizio di pronto soccorso.