Art. 5. Compiti delle AUSL 1. Il servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente assicura: a) il trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili; b) le operazioni di tatuaggio dei cani vaganti catturati che risultano non tatuati, nonche' dei cani ospitati presso le strutture di ricovero; c) il controllo igienico-sanitario sulle strutture di ricovero ed i trattamenti sanitari necessari; 2. Ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i Comuni singoli o associati e le Comunita' montane, mettono a disposizione del servizio veterinario locali adeguati. 3. Il servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente assicura altresi': a) l'accalappiamento dei cani vaganti e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero previa effettuazione delle profilassi previste dalla lettera a) del comma 1; b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani feriti segnalati da cittadini o da associazioni di protezione animale; c) il ritiro delle spoglie animali per l'avvio alla sardigna presso una discarica autorizzata.