Art. 5.
                         Compiti delle AUSL
 
  1.  Il  servizio  veterinario dell'AUSL territorialmente competente
assicura:
   a) il trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e
altre malattie trasmissibili;
   b) le operazioni di  tatuaggio  dei  cani  vaganti  catturati  che
risultano  non tatuati, nonche' dei cani ospitati presso le strutture
di ricovero;
   c) il controllo igienico-sanitario sulle strutture di ricovero  ed
i trattamenti sanitari necessari;
  2.  Ai  fini  di  cui  alle  lettere  a) e b) del comma 1, i Comuni
singoli o associati e le Comunita' montane,  mettono  a  disposizione
del servizio veterinario locali adeguati.
  3.  Il  servizio  veterinario dell'AUSL territorialmente competente
assicura altresi':
   a) l'accalappiamento dei cani  vaganti  e  la  consegna  dei  cani
catturati   o   restituiti   alle   strutture   di   ricovero  previa
effettuazione delle profilassi previste dalla lettera a) del comma 1;
   b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero  con  pronto
soccorso  dei cani feriti segnalati da cittadini o da associazioni di
protezione animale;
   c) il ritiro delle  spoglie  animali  per  l'avvio  alla  sardigna
presso una discarica autorizzata.