Art. 6. Anagrafe canina 1. Presso il servizio veterinario di ogni AUSL e' istituita l'anagrafe canina. 2. I proprietari o detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe di cui al comma 1 entro dieci giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso. 3. All'atto dell'iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica.