Art. 6.
                           Anagrafe canina
 
  1.  Presso  il  servizio  veterinario  di  ogni  AUSL  e' istituita
l'anagrafe canina.
  2. I proprietari o detentori di cani sono  tenuti  ad  iscrivere  i
propri  animali  all'anagrafe  di  cui  al comma 1 entro dieci giorni
dalla nascita o dall'acquisizione del possesso.
  3.  All'atto  dell'iscrizione  viene  compilata   apposita   scheda
segnaletica.