Art. 7.
 Obblighi degli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio
 
  1.  Gli  allevatori  o detentori di cani a scopo di commercio hanno
l'obbligo di tenere un apposito registro di carico  e  scarico  degli
animali,  secondo  le  modalita'  previste  nel  regolamento  di  cui
all'articolo 20.