Art. 8.
                         Tatuaggio del cane
 
  1. Il servizio veterinario delle AUSL provvede, entro trenta giorni
dall'iscrizione  all'anagrafe,  al  tatuaggio  degli animali mediante
impressione di una sigla di riconoscimento composta da:
   a) numero dell'AUSL;
   b) sigla della provincia;
   c) numero di iscrizione all'anagrafe canina.
  2. La sede di elezione del tatuaggio  e'  la  parte  interna  della
coscia destra.
  3.  Le  tecniche  impiegate per il tatuaggio debbono essere tali da
evitare sofferenza all'animale.
  4. Per i cuccioli il tatuaggio  deve  essere  effettuato  entro  un
periodo di tempo compreso tra il terzo e il quarto mese di vita.
  5.  Il  tatuaggio  e'  eseguito previa corresponsione della tariffa
regionale a cura dei servizi veterinari delle AUSL o  dei  veterinari
delle  societa'  cinofile  o  delle  associazioni di protezione degli
animali o da veterinari  all'uopo  autorizzati  dalle  AUSL  mediante
apposita convenzione.
  6.  Il  tatuaggio  deve  essere effettuato, con le stesse modalita'
previste per il cane, anche su tutti gli  esemplari  di  lupo  (canis
lupus) tenuti in cattivita' per qualsiasi scopo.
  7.  La  spesa  per  il  tatuaggio  dei cani randagi e' a carico dei
Comuni singoli o associati o delle Comunita' montane.