Art. 8. Tatuaggio del cane 1. Il servizio veterinario delle AUSL provvede, entro trenta giorni dall'iscrizione all'anagrafe, al tatuaggio degli animali mediante impressione di una sigla di riconoscimento composta da: a) numero dell'AUSL; b) sigla della provincia; c) numero di iscrizione all'anagrafe canina. 2. La sede di elezione del tatuaggio e' la parte interna della coscia destra. 3. Le tecniche impiegate per il tatuaggio debbono essere tali da evitare sofferenza all'animale. 4. Per i cuccioli il tatuaggio deve essere effettuato entro un periodo di tempo compreso tra il terzo e il quarto mese di vita. 5. Il tatuaggio e' eseguito previa corresponsione della tariffa regionale a cura dei servizi veterinari delle AUSL o dei veterinari delle societa' cinofile o delle associazioni di protezione degli animali o da veterinari all'uopo autorizzati dalle AUSL mediante apposita convenzione. 6. Il tatuaggio deve essere effettuato, con le stesse modalita' previste per il cane, anche su tutti gli esemplari di lupo (canis lupus) tenuti in cattivita' per qualsiasi scopo. 7. La spesa per il tatuaggio dei cani randagi e' a carico dei Comuni singoli o associati o delle Comunita' montane.