Art. 9. Segnalazione di morte, scomparsa e trasferimento 1. I proprietari o detentori degli animali devono segnalare al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio: a) la scomparsa dell'animale immediatamente con il mezzo di comunicazione piu' veloce, cui seguira' entro tre giorni comunicazione scritta; b) la morte dell'animale entro il secondo giorno successivo all'evento, per consentire eventualmente al servizio veterinario l'accertamento delle cause di morte, qualora le medesime non siano riferibili a malattia comune gia' diagnosticata; c) il trasferimento a qualsiasi titolo dell'animale entro i quindici giorni successivi. 2. La segnalazione di cui alle lettere a) e b) deve essere fatta con il mezzo di comunicazione piu' rapido e confermata per iscritto entro cinque giorni dall'evento. 3. La segnalazione di cui alla lettera c) deve essere fatta per iscritto.