Art. 9.
          Segnalazione di morte, scomparsa e trasferimento
 
  1. I proprietari o detentori  degli  animali  devono  segnalare  al
servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio:
   a)  la  scomparsa  dell'animale  immediatamente  con  il  mezzo di
comunicazione  piu'   veloce,   cui   seguira'   entro   tre   giorni
comunicazione scritta;
   b)  la  morte  dell'animale  entro  il  secondo  giorno successivo
all'evento, per  consentire  eventualmente  al  servizio  veterinario
l'accertamento  delle  cause  di morte, qualora le medesime non siano
riferibili a malattia comune gia' diagnosticata;
   c) il  trasferimento  a  qualsiasi  titolo  dell'animale  entro  i
quindici giorni successivi.
  2.  La  segnalazione  di cui alle lettere a) e b) deve essere fatta
con il mezzo di comunicazione piu' rapido e confermata  per  iscritto
entro cinque giorni dall'evento.
  3.  La  segnalazione  di  cui alla lettera c) deve essere fatta per
iscritto.