Art. 2. Decorrenza dei benefici 1. Per gli interventi di recupero effettuati da imprese di costruzione o cooperative edilizie, l'agevolazione pubblica sul mutuo decorre dalla prima semestralita' successiva all'accollo del mutuo stesso da parte dell'acquirente o assegnatario dell'unita' immobiliare. 2. Nel caso di interventi effettuati da associazioni "non profit" che recuperano immobili da adibire ad attivita' dell'associazione stessa, il contributo pubblico decorre dalla prima rata di ammortamento di mutuo.