Art. 2.
                       Decorrenza dei benefici
 
  1.  Per  gli  interventi  di  recupero  effettuati  da  imprese  di
costruzione o cooperative edilizie, l'agevolazione pubblica sul mutuo
decorre  dalla  prima  semestralita' successiva all'accollo del mutuo
stesso  da   parte   dell'acquirente   o   assegnatario   dell'unita'
immobiliare.
  2.  Nel  caso di interventi effettuati da associazioni "non profit"
che recuperano immobili da  adibire  ad  attivita'  dell'associazione
stessa,   il   contributo   pubblico  decorre  dalla  prima  rata  di
ammortamento di mutuo.