Art. 3.
                        Contributo regionale
 
  1. Ai Comuni che nel bilancio di  previsione  inseriscono  appositi
stanziamenti  per  le  finalita'  della  presente  legge,  la  Giunta
regionale concede un  contributo  massimo  decennale  costante  cosi'
determinato:
   a)  pari all'80 per cento dello stanziamento previsto nel bilancio
comunale  di  previsione  dell'anno  in  corso,  per  i  Comuni   con
popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento demografico,
inferiore a cinquemila abitanti;
   b)  pari  al 50 per cento dello stanziamento previsto nel bilancio
comunale di previsione dell'anno in corso, per gli altri Comuni.
  2. Le richieste di partecipazione al riparto  regionale  dei  fondi
sono trasmesse dai Comuni alla Giunta regionale entro il 30 aprile di
ogni  anno  e  contengono  l'indicazione dello specifico stanziamento
comunale nel vigente bilancio di previsione.
  3.  Nelle operazioni di mutuo assistite dal contributo regionale e'
utilizzato un tasso di interesse che non puo' superare  il  tasso  di
riferimento  di  cui  al decretro ministeriale tesoro del 21 dicembre
1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  30  dicembre  1994,  n.
304.