Art. 3. Contributo regionale 1. Ai Comuni che nel bilancio di previsione inseriscono appositi stanziamenti per le finalita' della presente legge, la Giunta regionale concede un contributo massimo decennale costante cosi' determinato: a) pari all'80 per cento dello stanziamento previsto nel bilancio comunale di previsione dell'anno in corso, per i Comuni con popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento demografico, inferiore a cinquemila abitanti; b) pari al 50 per cento dello stanziamento previsto nel bilancio comunale di previsione dell'anno in corso, per gli altri Comuni. 2. Le richieste di partecipazione al riparto regionale dei fondi sono trasmesse dai Comuni alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno e contengono l'indicazione dello specifico stanziamento comunale nel vigente bilancio di previsione. 3. Nelle operazioni di mutuo assistite dal contributo regionale e' utilizzato un tasso di interesse che non puo' superare il tasso di riferimento di cui al decretro ministeriale tesoro del 21 dicembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1994, n. 304.