Art. 5. Erogazione dei contributi regionali 1. Il contributo regionale concesso a ciascun Comune viene erogato annualmente su richiesta dello stesso, da trasmettere alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno. 2. Il contributo richiesto, entro i limiti della somma concessa con il riparto di cui all'articolo 4, e' quantizzato sulla base dei provvedimenti comunali di liquidazione agli Istituti di credito mutuanti, emessi per le finalita' della presente legge nel corso dell'anno precedente.