Art. 5.
                 Erogazione dei contributi regionali
 
  1. Il contributo regionale concesso a ciascun Comune viene  erogato
annualmente  su  richiesta  dello  stesso, da trasmettere alla Giunta
regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
  2. Il contributo richiesto, entro i limiti della somma concessa con
il riparto di cui all'articolo  4,  e'  quantizzato  sulla  base  dei
provvedimenti  comunali  di  liquidazione  agli  Istituti  di credito
mutuanti, emessi per le finalita'  della  presente  legge  nel  corso
dell'anno precedente.