Art. 6.
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  Per  interventi  programmati  di recupero nei centri storici la
Giunta regionale e' autorizzata per il 1997 ed il  1998  ad  assumere
obbligazioni  di  durata  decennale fino a lire 600 milioni annui con
decorrenza  dei  relativi   pagamenti   rispettivamente   non   prima
dell'esercizio  1998 e 1999, per una spesa complessiva di lire 12.000
milioni.
  2.  Per  gli  anni  successivi  si  provvedera'  mediante  appositi
stanziamenti  da prevedere nelle rispettive leggi di approvazione del
bilancio di previsione.
  3.  Alla  copertura  delle  spese  pari  a  lire  600 milioni annui
autorizzate per effetto dell'articolo 1, comma  1,  si  provvede  per
l'anno  1998  mediante  impiego  delle  somme  iscritte  ai  fini del
bilancio pluriennale 1996/1998 a carico del capitolo 5100203  le  cui
iniziative risultano programmate con la tabella E allegata alla legge
regionale  27  giugno  1996,  n.  25 all'uopo utilizzando quota parte
delle proiezioni pluriennali di  cui  alla  partita  3  della  stessa
tabella E.
  4. Per gli anni successivi per la spesa di lire 1.200 milioni annui
mediante quota parte del gettito dei tributi propri della Regione.
  5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per
effetto  del  comma  1, saranno iscritte a carico del capitolo che la
Giunta  regionale  e'  autorizzata  ad  istituire  nello   stato   di
previsione  della spesa per l'anno 1998 con la seguente denominazione
e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Contributi
ai Comuni per interventi straordinari  per  il  recupero  dei  centri
storici minori, bando 1997" lire 600 milioni. Per gli anni successivi
a carico dei capitoli corrispondenti.