Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. Per interventi programmati di recupero nei centri storici la Giunta regionale e' autorizzata per il 1997 ed il 1998 ad assumere obbligazioni di durata decennale fino a lire 600 milioni annui con decorrenza dei relativi pagamenti rispettivamente non prima dell'esercizio 1998 e 1999, per una spesa complessiva di lire 12.000 milioni. 2. Per gli anni successivi si provvedera' mediante appositi stanziamenti da prevedere nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione. 3. Alla copertura delle spese pari a lire 600 milioni annui autorizzate per effetto dell'articolo 1, comma 1, si provvede per l'anno 1998 mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 1996/1998 a carico del capitolo 5100203 le cui iniziative risultano programmate con la tabella E allegata alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 25 all'uopo utilizzando quota parte delle proiezioni pluriennali di cui alla partita 3 della stessa tabella E. 4. Per gli anni successivi per la spesa di lire 1.200 milioni annui mediante quota parte del gettito dei tributi propri della Regione. 5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, saranno iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale e' autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1998 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Contributi ai Comuni per interventi straordinari per il recupero dei centri storici minori, bando 1997" lire 600 milioni. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.