Art. 8.
                          Norme transitorie
 
  1. Per tutti i programmi comunali che, all'entrata in vigore  della
presente  legge,  risultino  gia'  ammessi  ai contributi di cui alla
legge regionale 20 febbraio 1995, n. 19, restano valide le  procedure
e le modalita' di finanziamento previste nella stessa legge.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 20 gennaio 1997
                             D'AMBROSIO