Art. 8. Norme transitorie 1. Per tutti i programmi comunali che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino gia' ammessi ai contributi di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 19, restano valide le procedure e le modalita' di finanziamento previste nella stessa legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 20 gennaio 1997 D'AMBROSIO