(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 8
                        del 24 gennaio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La presente legge, in attuazione della legge 25 agosto 1991, n.
284, disciplina le modalita' di trasmissione e di  pubblicazione  dei
prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonche' delle attivita'
turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione.
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle strutture
ricettive  indicate  all'articolo  1  della legge regionale 12 agosto
1994, n. 31 e a quelle regolamentate dalla legge regionale 22 ottobre
1994,  n.  42,  nonche'  agli  stabilimenti  balneari  in  regime  di
concessione.