(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 8 del 24 gennaio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge, in attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 284, disciplina le modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonche' delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle strutture ricettive indicate all'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 31 e a quelle regolamentate dalla legge regionale 22 ottobre 1994, n. 42, nonche' agli stabilimenti balneari in regime di concessione.