Art. 2.
                      Comunicazione dei prezzi
 
  1.   Ai  titolari  o  gestori  delle  strutture  ricettive  di  cui
all'articolo 1, comma  2  e  degli  stabilimenti  balneari  e'  fatto
obbligo,  entro  il  1  ottobre di ogni anno, di comunicare, mediante
appositi modelli predisposti dalla Giunta  regionale,  i  prezzi  dei
servizi  che  si  intendono  praticare  a  decorrere  dal  1  gennaio
dell'anno  successivo.  I  titolari   degli   stabilimenti   balneari
effettuano  la  predetta  comunicazione anche all'autorita' marittima
competente per territorio.
  2. Entro il 1 marzo di ogni anno gli operatori  hanno  facolta'  di
comunicare,  a  modifica  di quelli inoltrati ai sensi del comma 1, i
prezzi che intendono praticare dal 1 giugno dello stesso anno.
  3. I titolari o gestori a cui e' fatto obbligo della  comunicazione
di  cui al comma 1 non possono praticare prezzi superiori ai massimi,
regolarmente comunicati ai sensi del comma 1.
  4. Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve  essere
effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura.
  5.  La  mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro la data
prevista comporta l'obbligo  dell'applicazione  degli  ultimi  prezzi
regolarmente  comunicati,  salva  in  ogni  caso l'applicazione della
sanzione prevista dall'articolo 8, comma 1.