Art. 2. Comunicazione dei prezzi 1. Ai titolari o gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 1, comma 2 e degli stabilimenti balneari e' fatto obbligo, entro il 1 ottobre di ogni anno, di comunicare, mediante appositi modelli predisposti dalla Giunta regionale, i prezzi dei servizi che si intendono praticare a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. I titolari degli stabilimenti balneari effettuano la predetta comunicazione anche all'autorita' marittima competente per territorio. 2. Entro il 1 marzo di ogni anno gli operatori hanno facolta' di comunicare, a modifica di quelli inoltrati ai sensi del comma 1, i prezzi che intendono praticare dal 1 giugno dello stesso anno. 3. I titolari o gestori a cui e' fatto obbligo della comunicazione di cui al comma 1 non possono praticare prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati ai sensi del comma 1. 4. Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura. 5. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro la data prevista comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati, salva in ogni caso l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 8, comma 1.