Art. 4.
                      Pubblicazione dei prezzi
 
  1.   Le  tabelle  e  i  cartellini  con  l'indicazione  dei  prezzi
praticati,  vidimati  dai  Comuni,  devono  essere  esposti  in  modo
visibile,  rispettivamente,  nel  luogo di ricevimento degli ospiti e
nel luogo di prestazione dei singoli servizi.