Art. 5.
                            Informazioni
 
  1. I Comuni comunicano alla Regione, anche su  supporto  magnetico,
le  informazioni  sui  prezzi  in  base  alle  caratteristiche  delle
strutture ricettive entro il 30 ottobre per le comunicazioni  di  cui
all'articolo  2,  comma 1 ed entro il 30 marzo per quelle indicate al
comma 2 del medesimo articolo.
  2.  La  Giunta  regionale  pubblica  annualmente   l'elenco   delle
strutture  ricettive  con  le  relative  caratteristiche  ed i prezzi
praticati,   provvedendo   altresi'    all'eventuale    aggiornamento
semestrale  sulla  base  delle  comunicazioni  di cui all'articolo 2,
comma 2.
  3. Ai fini di cui al comma 2 gli operatori devono comunicare  entro
trenta  giorni  l'avvenuta  cessione  dell'esercizio  o la cessazione
dell'attivita'.