Art. 5. Informazioni 1. I Comuni comunicano alla Regione, anche su supporto magnetico, le informazioni sui prezzi in base alle caratteristiche delle strutture ricettive entro il 30 ottobre per le comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1 ed entro il 30 marzo per quelle indicate al comma 2 del medesimo articolo. 2. La Giunta regionale pubblica annualmente l'elenco delle strutture ricettive con le relative caratteristiche ed i prezzi praticati, provvedendo altresi' all'eventuale aggiornamento semestrale sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 2. 3. Ai fini di cui al comma 2 gli operatori devono comunicare entro trenta giorni l'avvenuta cessione dell'esercizio o la cessazione dell'attivita'.