Art. 8.
                              Sanzioni
 
  1.  La mancata comunicazione dei prezzi nei termini, oltre a quanto
stabilito all'articolo 2,  comma  5,  comporta  l'applicazione  della
sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000.
  2.  L'omessa  esposizione  delle tabelle e dei cartellini prezzi di
cui   all'articolo   4   comporta   l'applicazione   della   sanzione
amministrativa da lire 700.000 a lire 2.100.000.
  3.  L'applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati ai sensi
dell'articolo 2, comma  1,  comporta  l'applicazione  della  sanzione
amministrativa da lire 1.500.000 a lire 4.500.000.
  4.  In  caso  di  recidiva  le  sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono
applicate nel doppio della misura inizialmente irrogata.
  5. All'accertamento  delle  violazioni  e  alla  irrogazione  delle
sanzioni  di  cui  alla presente legge provvedono i Comuni competenti
per  territorio,  ai  sensi  della  legge  regionale  che  disciplina
l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
  6.  Le  somme  dovute  a  titolo  di  sanzioni  amministrative sono
introitate dai Comuni.