Art. 8. Sanzioni 1. La mancata comunicazione dei prezzi nei termini, oltre a quanto stabilito all'articolo 2, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000. 2. L'omessa esposizione delle tabelle e dei cartellini prezzi di cui all'articolo 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 700.000 a lire 2.100.000. 3. L'applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 4.500.000. 4. In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono applicate nel doppio della misura inizialmente irrogata. 5. All'accertamento delle violazioni e alla irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvedono i Comuni competenti per territorio, ai sensi della legge regionale che disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale. 6. Le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative sono introitate dai Comuni.