Art. 9. Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) l'articolo 9 della legge regionale 6 giugno 1987, n. 25; b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1988, n. 10; c) l'articolo 19 e i commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 31; d) l'articolo 14 e le lettere i) ed l) dell'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1994, n. 42. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 20 gennaio 1997 D'AMBROSIO