Art. 9.
                             Abrogazioni
 
  1. Sono abrogati:
   a) l'articolo 9 della legge regionale 6 giugno 1987, n. 25;
   b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale
7 aprile 1988, n. 10;
   c) l'articolo 19 e i commi 4 e  5  dell'articolo  24  della  legge
regionale 12 agosto 1994, n. 31;
   d)  l'articolo  14  e  le  lettere i) ed l) dell'articolo 17 della
legge regionale 22 ottobre 1994, n. 42.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 20 gennaio 1997
                             D'AMBROSIO