Art. 2.
 
  1.  All'articolo  4, comma 1 della legge regionale 34/1992, dopo le
parole:  "della  legge  17  agosto  1942,  n.   1150   e   successive
modificazioni"  sono  inserite  le  seguenti  parole:  "gli strumenti
urbanistici previsti e disciplinati da norme speciali  o  particolari
dello Stato o della Regione".