Art. 2. 1. All'articolo 4, comma 1 della legge regionale 34/1992, dopo le parole: "della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni" sono inserite le seguenti parole: "gli strumenti urbanistici previsti e disciplinati da norme speciali o particolari dello Stato o della Regione".