Art. 3. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 34/1992, e' sostituito dal seguente: "1. Le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 1497/1939 sono delegate alle Provincie, per il rispettivo territorio, fino alla data di entrata in vigore nei singoli Comuni dei piani regolatori generali, estesi all'intero territorio comunale, adeguati al PPAR. Da tale data dette funzioni sono delegate ai singoli Comuni per il rispettivo territorio. Sono fatte salve le competenze delegate ai Comuni ai sensi del successivo articolo 6".