Art. 3.
 
  Il  comma  1  dell'articolo  5  della  legge  regionale 34/1992, e'
sostituito dal seguente:
  "1. Le funzioni amministrative di competenza regionale  concernenti
le  autorizzazioni  di  cui all'articolo 7 della legge 1497/1939 sono
delegate alle Provincie, per il rispettivo territorio, fino alla data
di  entrata  in  vigore  nei  singoli  Comuni  dei  piani  regolatori
generali,  estesi  all'intero  territorio comunale, adeguati al PPAR.
Da tale data dette funzioni sono delegate ai singoli  Comuni  per  il
rispettivo  territorio.  Sono  fatte  salve le competenze delegate ai
Comuni ai sensi del successivo articolo 6".