Art. 4.
 
  1. Il comma 4 dell'articolo 21 della  legge  regionale  34/1992  e'
cosi' modificato:
  "4.   I  piani  regolatori  generali  devono  prevedere  che  negli
strumenti urbanistici  attuativi  concernenti  zone  residenziali  di
nuova formazione siano previsti specifici spazi per il verde pubblico
nella  misura  di  almeno  3  mq  per  abitante  da  insediare. Detta
dotazione e' aggiuntiva rispetto alle dotazioni minime  di  cui  alla
lettera c) del secondo comma dell'articolo 3 del d.m. 1444/1968 ed in
essa   non   vanno  ricomprese  le  aree  destinate  ad  attrezzature
sportive".