Art. 5.
 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale  34/1992,
e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Gli  atti  di approvazione dei piani regolatori generali e
delle loro varianti nonche' degli strumenti urbanistici attuativi  di
cui  all'articolo  4,  comma  1  e  all'articolo  27,  comma  3, sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. Tale pubblicazione
tiene luogo di ogni altra forma di pubblicazione di qualsiasi  genere
prevista da leggi anteriori al 1 gennaio 1978".