Art. 5. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 34/1992, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Gli atti di approvazione dei piani regolatori generali e delle loro varianti nonche' degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 27, comma 3, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. Tale pubblicazione tiene luogo di ogni altra forma di pubblicazione di qualsiasi genere prevista da leggi anteriori al 1 gennaio 1978".