An. 7.
 
  1.  Alla  legge  regionale  34/1992  e'  aggiunto  il seguente art.
75-bis:
  "Art. 75-bis (Cartografia, norma transitoria).
  1.  Fino  alla  consegna  della  cartografla  prevista  dal comma 2
dell'articolo 14 e dal comma 5 dell'articolo 16 i comuni per i  quali
e'  prevista  la consegna degli elaborati cartografici 1:2000 possono
procedere sentite le Provincie alla redazione ed agli adeguamenti dei
piani  regolatori  generali   utilizzando   le   basi   cartografiche
disponibili.
  2. A consegna avvenuta i Comuni interessati provvedono a trasferire
tempestivamente  sulla  nuova cartografia gli elaborati eventualmente
realizzati".
  La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Marche.
   Ancona, 24 febbraio 1997
                             D'AMBROSIO