An. 7. 1. Alla legge regionale 34/1992 e' aggiunto il seguente art. 75-bis: "Art. 75-bis (Cartografia, norma transitoria). 1. Fino alla consegna della cartografla prevista dal comma 2 dell'articolo 14 e dal comma 5 dell'articolo 16 i comuni per i quali e' prevista la consegna degli elaborati cartografici 1:2000 possono procedere sentite le Provincie alla redazione ed agli adeguamenti dei piani regolatori generali utilizzando le basi cartografiche disponibili. 2. A consegna avvenuta i Comuni interessati provvedono a trasferire tempestivamente sulla nuova cartografia gli elaborati eventualmente realizzati". La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 24 febbraio 1997 D'AMBROSIO