Art. 2 Comitato tecnico regionale 1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 31/1990 le parole: "da tre funzionari tecnici" sono sostituite dalle parole "da quattro funzionari tecnici". La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 24 febbraio 1997 D'AMBROSIO