Art. 2
                     Comitato tecnico regionale
 
  1.  Alla  lettera  c)  del  comma  2  dell'articolo  7  della legge
regionale  31/1990  le  parole:  "da  tre  funzionari  tecnici"  sono
sostituite dalle parole "da quattro funzionari tecnici".
  La  presente  legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservare  e  farla
osservare come legge della regione Marche.
   Ancona, 24 febbraio 1997
                             D'AMBROSIO