Art. 10.
                    Sostituzione dell'articolo 13
 
  1. L'articolo 13 della l.r. 40/1994 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 13.
                         Revisione del ruolo
 
  1.  Il  ruolo  di  cui  all'articolo  7 e' soggetto a revisione. La
revisione e'  disposta  periodicamente  dalla  Camera  di  commercio,
industria,  artigianato  ed  agricoltura  al  fine  di  accertare  la
permanenza in capo agli iscritti dei requisiti di cui all'articolo 8.
  2. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare  alla  competente
Camera   di   commercio,   industria,   artigianato   ed  agricoltura
l'eventuale  perdita  temporanea  o  definitiva  dei  requisiti   che
consentono l'iscrizione e la permanenza nel ruolo.
  3.  I  provvedimenti  di  sospensione o di cancellazione dal ruolo,
assunti  dalla  Camera  di  commercio,  industria,   artigianato   ed
agricoltura  in relazione alla perdita dei requisiti prescritti, sono
comunicati ai comuni  ai  fini  dell'adozione  dei  provvedimenti  di
competenza.
  4.  Il  trasferimento  dell'iscrizione  da  un ruolo provinciale ad
altro  ruolo  provinciale  della  Liguria   ha   luogo   su   domanda
dell'interessato e comporta la conseguente cancellazione dal ruolo di
provenienza.
  5.  Il  trasferimento  dell'iscrizione  da  un ruolo provinciale di
altra  Regione   avviene,   su   istanza   dell'interessato,   previo
superamento  dell'esame  di  cui  all'articolo  6 comma 3 della legge
21/1992".