Art. 10. Sostituzione dell'articolo 13 1. L'articolo 13 della l.r. 40/1994 e' sostituito dal seguente: "Art. 13. Revisione del ruolo 1. Il ruolo di cui all'articolo 7 e' soggetto a revisione. La revisione e' disposta periodicamente dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al fine di accertare la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti di cui all'articolo 8. 2. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura l'eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti che consentono l'iscrizione e la permanenza nel ruolo. 3. I provvedimenti di sospensione o di cancellazione dal ruolo, assunti dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in relazione alla perdita dei requisiti prescritti, sono comunicati ai comuni ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza. 4. Il trasferimento dell'iscrizione da un ruolo provinciale ad altro ruolo provinciale della Liguria ha luogo su domanda dell'interessato e comporta la conseguente cancellazione dal ruolo di provenienza. 5. Il trasferimento dell'iscrizione da un ruolo provinciale di altra Regione avviene, su istanza dell'interessato, previo superamento dell'esame di cui all'articolo 6 comma 3 della legge 21/1992".