Art. 12. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall 'attuazione dell'articolo 8 si provvede mediante prelevamento di lire 15.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese correnti per funzioni normali", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1997 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 500 "Oneri per l'espletamento delle funzioni amministrative della Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, esercitate avvalendosi degli uffici della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova" con lo stanziamento di lire 15.000.000 in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.