Art. 12.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dall  'attuazione  dell'articolo  8  si
provvede mediante prelevamento  di  lire  15.000.000  in  termini  di
competenza  e  di  cassa  dal capitolo 9500 "Fondo occorrente per far
fronte ad oneri dipendenti da  provvedimenti  legislativi  in  corso,
concernenti  spese  correnti  per  funzioni  normali", iscritto nello
stato di previsione della spesa del bilancio per  l'anno  finanziario
1997 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 500
"Oneri   per   l'espletamento  delle  funzioni  amministrative  della
Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti  di  idoneita'
all'esercizio  del  servizio di trasporto di persone mediante servizi
pubblici non di linea,  esercitate  avvalendosi  degli  uffici  della
Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova"
con  lo stanziamento di lire 15.000.000 in termini di competenza e di
cassa.
  2. Agli oneri  per  gli  esercizi  successivi  si  provvede  con  i
relativi bilanci.