Art. 13. Disposizione transitoria 1. Fino alla ricostituzione della Commissione di cui all'articolo 8, l'accertamento dei requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea e' effettuato dalla Commissione gia' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 1994 n. 1453, come modificato con decreto del Presidente della giunta regionale 4 marzo 1997, n. 87.