Art. 13.
                      Disposizione transitoria
 
  1.  Fino  alla ricostituzione della Commissione di cui all'articolo
8,  l'accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'  all'esercizio  del
servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di
linea  e'  effettuato dalla Commissione gia' nominata con decreto del
Presidente della Giunta regionale 30  dicembre  1994  n.  1453,  come
modificato  con decreto del Presidente della giunta regionale 4 marzo
1997, n.  87.