Art. 4. Sostituzione dell'articolo 6 1. L'articolo 6 della l.r. 40/1994 e' sostituito dal seguente: "Articolo 6. Commissione provinciale consultiva 1. Presso ciascuna Provincia e' istituita la Commissione consultiva per gli autoservizi pubblici non di linea, organo consultivo e di proposta della Giunta provinciale in riferimento all'applicazione dei regolamenti comunali e all'esercizio del servizio di cui al comma 3 dell'articolo 1. 2. La Commissione esamina i regolamenti comunali ai fini dell'approvazione ai sensi dell'articolo 20 e svolge compiti di iniziativa e proposta delle intese di cui all'articolo 5. 3. La Provincia determina la composizione della Commissione riconoscendo un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti. 4. La Provincia puo' affidare alla Commissione incarichi specifici nell'ambito dei compiti di cui ai commi 1 e 2. 5. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta provinciale e dura in carica quattro anni. 6. La Commissione e' presieduta dall'Assessore provinciale ai Trasporti, o da un suo delegato. 7. La Commissione adotta un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento".