Art. 4.
                    Sostituzione dell'articolo 6
 
  1. L'articolo 6 della l.r. 40/1994 e' sostituito dal seguente:
                            "Articolo 6.
                 Commissione provinciale consultiva
 
  1. Presso ciascuna Provincia e' istituita la Commissione consultiva
per  gli  autoservizi  pubblici  non di linea, organo consultivo e di
proposta della Giunta provinciale in riferimento all'applicazione dei
regolamenti comunali e all'esercizio del servizio di cui al  comma  3
dell'articolo 1.
  2.   La   Commissione   esamina  i  regolamenti  comunali  ai  fini
dell'approvazione ai sensi  dell'articolo  20  e  svolge  compiti  di
iniziativa e proposta delle intese di cui all'articolo 5.
  3.   La  Provincia  determina  la  composizione  della  Commissione
riconoscendo un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e  alle
associazioni degli utenti.
  4.  La Provincia puo' affidare alla Commissione incarichi specifici
nell'ambito dei compiti di cui ai commi 1 e 2.
  5. La Commissione e' nominata  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale e dura in carica quattro anni.
  6.  La  Commissione  e'  presieduta  dall'Assessore  provinciale ai
Trasporti, o da un suo delegato.
  7. La Commissione adotta  un  regolamento  per  la  disciplina  del
proprio funzionamento".