Art. 7.
                      Modifiche all'articolo 9
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 40/1994 e' sostituito  dal
seguente:
   "1.  Coloro i quali abbiano interesse ad essere iscritti nel ruolo
di  cui  all'articolo  7,  devono  farne  richiesta  alla  Camera  di
commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  della provincia
nella quale hanno la residenza mediante apposita domanda da redigersi
su carta legale. Nell'istanza il  candidato  indica  la  sezione  del
ruolo nella quale intende essere iscritto".
  2. La lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
   "b) per coloro che non siano gia' in possesso del requisito di cui
all'articolo   8   comma   1   lettera  f),  la  formale  istanza  di
partecipazione  all'esame  per  l'accertamento   dei   requisiti   di
idoneita' all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante
servizi pubblici non di linea".