Art. 7. Modifiche all'articolo 9 1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 40/1994 e' sostituito dal seguente: "1. Coloro i quali abbiano interesse ad essere iscritti nel ruolo di cui all'articolo 7, devono farne richiesta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia nella quale hanno la residenza mediante apposita domanda da redigersi su carta legale. Nell'istanza il candidato indica la sezione del ruolo nella quale intende essere iscritto". 2. La lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: "b) per coloro che non siano gia' in possesso del requisito di cui all'articolo 8 comma 1 lettera f), la formale istanza di partecipazione all'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea".