Art. 8.
                    Sostituzione dell'articolo 10
 
  1. L'articolo 10 della l.r. 40/1994 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 10.
              Commissione regionale per l'accertamento
        dei requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio
 
  1.  E'  istituita  la  Commissione regionale per l'accertamento dei
requisiti  di  idoneita'  all'esercizio  del  trasporto  di   persone
mediante  servizi  pubblici non di linea che ha sede presso la Camera
di Commercio, industria, artigianato, ed agricoltura di Genova.
  2. La Commissione e' nominata  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale ed e' composta da:
   a)  un  preside  di  Istituto  professionale  statale scelto dalla
Giunta regionale  nell'ambito  di  quattro  nominativi  proposti  dai
Provveditori agli studi delle singole Province, che la presiede;
   b)  tre  esperti  del  settore,  di  cui un funzionario regionale,
designati dalla Giunta regionale;
   c) un esperto designato  dall'Unione  regionale  delle  Camere  di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Liguria;
   d)  un  esperto  designato  dall'Ufficio provinciale della MCTC di
Genova;
   e) nel  caso  in  cui  si  debba  procedere  all'accertamento  dei
requisiti  di  idoneita'  all'esercizio  del servizio di trasporto di
persone con natanti, la Commissione e' integrata da  un  esperto  del
settore nautico designato dalla Giunta regionale.
  3.  Le  funzioni  di  segreteria  sono  svolte  dal  membro esperto
designato  dalla  Unione  regionale  delle   Camere   di   commercio,
industria, artigianato ed agricoltura della Liguria.
  4.  In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di
presidenza sono assunte dal piu' anziano di  eta'  fra  i  componenti
della Commissione.
  5.  Almeno centoventi giorni prima della scadenza della Commissione
il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure per  la  sua
ricostituzione.
  6. La Commissione resta in carica tre anni.
  7. Per la validita' degli esami e' necessaria la presenza di almeno
due terzi dei componenti.
  8.  Il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non
sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico  ed  il
sostituto  e'  nominato  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta
regionale.
  9. Ai componenti della Commissione sono corrisposti  le  indennita'
ed i rimborsi spesa di cui alla legge regionale 4 giugno 1996 n.  25.
  10.  La  Commissione regionale adotta un regolamento per il proprio
funzionamento.
  11. Per lo svolgimento delle sue attivita' la Commissione si avvale
degli uffici della Camera di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura di Genova".