Art. 8. Sostituzione dell'articolo 10 1. L'articolo 10 della l.r. 40/1994 e' sostituito dal seguente: "Art. 10. Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio 1. E' istituita la Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneita' all'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea che ha sede presso la Camera di Commercio, industria, artigianato, ed agricoltura di Genova. 2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' composta da: a) un preside di Istituto professionale statale scelto dalla Giunta regionale nell'ambito di quattro nominativi proposti dai Provveditori agli studi delle singole Province, che la presiede; b) tre esperti del settore, di cui un funzionario regionale, designati dalla Giunta regionale; c) un esperto designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Liguria; d) un esperto designato dall'Ufficio provinciale della MCTC di Genova; e) nel caso in cui si debba procedere all'accertamento dei requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio di trasporto di persone con natanti, la Commissione e' integrata da un esperto del settore nautico designato dalla Giunta regionale. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte dal membro esperto designato dalla Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Liguria. 4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di presidenza sono assunte dal piu' anziano di eta' fra i componenti della Commissione. 5. Almeno centoventi giorni prima della scadenza della Commissione il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure per la sua ricostituzione. 6. La Commissione resta in carica tre anni. 7. Per la validita' degli esami e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti. 8. Il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico ed il sostituto e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. 9. Ai componenti della Commissione sono corrisposti le indennita' ed i rimborsi spesa di cui alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25. 10. La Commissione regionale adotta un regolamento per il proprio funzionamento. 11. Per lo svolgimento delle sue attivita' la Commissione si avvale degli uffici della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova".