Art. 9. Sostituzione dell'articolo 12 1. L'articolo 12 della l.r. 40/1994 e' sostituito dal seguente: "Art. 12. Iscrizione nel ruolo 1. Espletato l'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneita' all'esercizio del servizio, la Commissione regionale trasmette l'elenco degli idonei e dei non idonei alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. 2. Ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso i propri uffici, provvede a richiedere formalmente agli idonei i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. Tali documenti devono essere prodotti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. 3. Ultimato con esito favorevole l'esame dei documenti, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura provvede ad iscrivere l'avente diritto nel ruolo".