Art. 9.
                    Sostituzione dell'articolo 12
 
  1. L'articolo 12 della l.r. 40/1994 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 12.
                        Iscrizione nel ruolo
 
  1.  Espletato l'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneita'
all'esercizio  del  servizio,  la  Commissione  regionale   trasmette
l'elenco  degli  idonei  e  dei  non idonei alla Camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio.
  2.  Ciascuna  Camera  di  commercio,  industria,   artigianato   ed
agricoltura,  attraverso  i  propri  uffici,  provvede  a  richiedere
formalmente agli idonei  i  documenti  comprovanti  il  possesso  dei
requisiti  di  cui  all'articolo  8.  Tali  documenti  devono  essere
prodotti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta.
  3. Ultimato con esito favorevole l'esame dei documenti,  la  Camera
di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  provvede ad
iscrivere l'avente diritto nel ruolo".