Art. 11.
                          Norme transitorie
 
  1.  In  deroga  a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, per l'anno
1998 gli enti locali approvano il bilancio entro il 28 febbraio 1998,
con le modalita' di  cui  all'art.  1,  comma  168,  della  legge  23
dicembre  1996,  n.  662  (Misure  di razionalizzazione della finanza
pubblica).
  2. Limitatamente all'anno 1998, per la gestione provvisoria  e  per
l'esercizio  provvisorio  si applicano le norme di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento  finanziario
e  contabile  degli  enti  locali),  come  modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.
  3. Per l'anno 1998, l'analisi  e  la  valutazione  della  relazione
previsionale   e  programmatica,  di  cui  all'art.  15  della  legge
regionale n. 48/1995, sono  limitate  alla  "Scheda  relativa  ad  un
investimento  per  lavoro pubblico", di cui agli allegati A e B della
deliberazione della Giunta regionale  n.  2228  del  23  giugno  1997
(Approvazione  dello schema di relazione previsionale e programmatica
dei comuni e delle Comunita' montane,  ai  sensi  dell'art.  9  della
legge regionale 20 novembre 1995, n. 48).