Art. 11. Norme transitorie 1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, per l'anno 1998 gli enti locali approvano il bilancio entro il 28 febbraio 1998, con le modalita' di cui all'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). 2. Limitatamente all'anno 1998, per la gestione provvisoria e per l'esercizio provvisorio si applicano le norme di cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336. 3. Per l'anno 1998, l'analisi e la valutazione della relazione previsionale e programmatica, di cui all'art. 15 della legge regionale n. 48/1995, sono limitate alla "Scheda relativa ad un investimento per lavoro pubblico", di cui agli allegati A e B della deliberazione della Giunta regionale n. 2228 del 23 giugno 1997 (Approvazione dello schema di relazione previsionale e programmatica dei comuni e delle Comunita' montane, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48).