Art. 12.
                      Modificazioni all'art. 17
 
  1.  La  lett.  a) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 23
agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli  atti  degli  enti
locali),  come sostituito dall'art. 11 della legge regionale 9 agosto
1994, n. 41, e' sostituita dalla seguente:
   "a)  gli  statuti  dell'ente,  i  regolamenti  di  competenza  del
Consiglio,  esclusi  quelli  attinenti  all'autonomia organizzativa e
contabile, la  relazione  previsionale  e  programmatica,  i  bilanci
annuali  e pluriennali e le relative variazioni, il conto consuntivo,
nonche' gli atti  delle  Giunte  e  dei  Direttivi  che  tali  organi
intendano di propria iniziativa sottoporre alla Commissione;".
  2.  La  lett. e) del comma 1 ed il comma 3 dell'art. 17 della legge
regionale n.  73/1993,  come  sostituito  dall'art.  11  della  legge
regionale n. 41/1994, sono abrogati.