Art. 12. Modificazioni all'art. 17 1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), come sostituito dall'art. 11 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 41, e' sostituita dalla seguente: "a) gli statuti dell'ente, i regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, la relazione previsionale e programmatica, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il conto consuntivo, nonche' gli atti delle Giunte e dei Direttivi che tali organi intendano di propria iniziativa sottoporre alla Commissione;". 2. La lett. e) del comma 1 ed il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 73/1993, come sostituito dall'art. 11 della legge regionale n. 41/1994, sono abrogati.