Art. 14. Modificazioni all'art. 19 1. Il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 73/1993, come sostituito dall'art. 13 della legge regionale n. 41/1994, e' sostituito dal seguente: "5. Le richieste di cui all'art. 17, comma 1, lettere b) e c), devono essere presentate al segretario dell'ente entro dieci giorni dalla pubblicazione all'albo della deliberazione che s'intende sottoporre a controllo. Il rappresentante dell'ente provvede a trasmettere alla Commissione, entro il termine di cui al comma 4, le precitate richieste unitamente alle relative deliberazioni e alle proprie controdeduzioni."