Art. 14.
                      Modificazioni all'art. 19
 
  1.  Il  comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 73/1993, come
sostituito  dall'art.  13  della  legge  regionale  n.  41/1994,   e'
sostituito dal seguente:
   "5.  Le  richieste  di  cui all'art. 17, comma 1, lettere b) e c),
devono essere presentate al segretario dell'ente entro  dieci  giorni
dalla   pubblicazione  all'albo  della  deliberazione  che  s'intende
sottoporre  a  controllo.  Il  rappresentante  dell'ente  provvede  a
trasmettere  alla Commissione, entro il termine di cui al comma 4, le
precitate richieste unitamente alle  relative  deliberazioni  e  alle
proprie controdeduzioni."