Art. 15.
                      Modificazioni all'art. 27
 
  1.  Il  comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 73/1993, come
sostituito  dall'art.  20  della  legge  regionale  n.  41/1994,   e'
sostituito dal seguente:
   "2.   La   trasmissione   alla   Commissione  delle  deliberazioni
dichiarate urgenti e sottoposte a controllo  ha  luogo  entro  cinque
giorni  dall'adozione,  a pena di decadenza. In caso di deliberazioni
sottoposte al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 1,  lett.  b)  e
c),  la  trasmissione  ha  luogo entro cinque giorni dalla data della
richiesta, a pena di decadenza."