Art. 15. Modificazioni all'art. 27 1. Il comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 73/1993, come sostituito dall'art. 20 della legge regionale n. 41/1994, e' sostituito dal seguente: "2. La trasmissione alla Commissione delle deliberazioni dichiarate urgenti e sottoposte a controllo ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza. In caso di deliberazioni sottoposte al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) e c), la trasmissione ha luogo entro cinque giorni dalla data della richiesta, a pena di decadenza."