Art. 4.
                           Programmazione
 
  1.  Il  comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 20 novembre 1995,
n.  48  (Interventi  regionali  in  materia  di  finanza  locale)  e'
sostituito dal seguente:
   "1. Al bilancio pluriennale e' allegata una relazione previsionale
e  programmatica,  redatta  secondo  lo schema approvato dalla Giunta
regionale, previa acquisizione di parere espresso dalle  associazioni
degli  enti  locali. Detto schema, e le sue eventuali modifiche, sono
approvati non oltre il 30 giugno dell'anno  precedente  all'esercizio
di riferimento".
  2.  Il  comma  2  dell'art.  9  della legge regionale n. 48/1995 e'
sostituito dal seguente:
   "2.  La  relazione  previsionale  e  programmatica  ha   carattere
generale,   nel   senso  che  riguarda  le  risorse  complessivamente
disponibili ed il  quadro  generale  degli  impieghi.  Essa  illustra
anzitutto  le  caratteristiche  generali  dell'ente  e,  inoltre,  le
risorse disponibili, individuando le  fonti  di  finanziamento  ed  i
relativi vincoli."
  3.  Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 48/1995 e'
inserito il seguente:
   "2-bis. Per la parte spesa la relazione e' redatta  per  programmi
ed eventualmente per progetti."
  4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 48/1995
e' inserito il seguente:
   "2-ter.  Il  programrna  e'  un  insieme  coordinato di attivita',
finalizzate   al   conseguimento   di    specifici    obiettivi    di
amministrazione  dell'ente  locale  ed il progetto ne costituisce una
specificazione."
  5. Il regolamento  regionale  di  cui  all'art.  10  disciplina  le
modalita'  per  l'analisi  della  compatibilita'  degli  investimenti
previsti dagli enti locali nella parte della relazione previsionale e
programmatica a cio' dedicata, con le priorita' stabilite  a  livello
regionale.