Art. 4. Programmazione 1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e' sostituito dal seguente: "1. Al bilancio pluriennale e' allegata una relazione previsionale e programmatica, redatta secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione di parere espresso dalle associazioni degli enti locali. Detto schema, e le sue eventuali modifiche, sono approvati non oltre il 30 giugno dell'anno precedente all'esercizio di riferimento". 2. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 48/1995 e' sostituito dal seguente: "2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale, nel senso che riguarda le risorse complessivamente disponibili ed il quadro generale degli impieghi. Essa illustra anzitutto le caratteristiche generali dell'ente e, inoltre, le risorse disponibili, individuando le fonti di finanziamento ed i relativi vincoli." 3. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 48/1995 e' inserito il seguente: "2-bis. Per la parte spesa la relazione e' redatta per programmi ed eventualmente per progetti." 4. Dopo il comma 2-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 48/1995 e' inserito il seguente: "2-ter. Il programrna e' un insieme coordinato di attivita', finalizzate al conseguimento di specifici obiettivi di amministrazione dell'ente locale ed il progetto ne costituisce una specificazione." 5. Il regolamento regionale di cui all'art. 10 disciplina le modalita' per l'analisi della compatibilita' degli investimenti previsti dagli enti locali nella parte della relazione previsionale e programmatica a cio' dedicata, con le priorita' stabilite a livello regionale.