Art. 5. Principi di gestione del bilancio 1. La gestione di ciascun programma o progetto e' affidata ad un responsabile, che risponde della correttezza amministrativa e dell'efficienza con le quali utilizza le risorse assegnate e della realizzazione degli obiettivi programmati. 2. Gli enti locali rispettano, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili previste dal regolamento regionale di cui all'art. 10.