Art. 5.
                  Principi di gestione del bilancio
 
  1.  La  gestione  di ciascun programma o progetto e' affidata ad un
responsabile,  che  risponde  della  correttezza   amministrativa   e
dell'efficienza  con  le  quali utilizza le risorse assegnate e della
realizzazione degli obiettivi programmati.
  2.  Gli  enti  locali  rispettano,  durante  la  gestione  e  nelle
variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri
stabiliti  in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il
finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili previste
dal regolamento regionale di cui all'art. 10.