Art. 7. Controllo di gestione 1. Il controllo di gestione e' un processo tramite il quale i responsabili dei programmi o dei progetti, in collaborazione e continuo confronto con gli organi dell'ente, verificano periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, valutano l'efficienza con la quale avviene la gestione e l'efficacia dell'azione amministrativa e, in funzione dei risultati di tali riscontri, assumono eventuali provvedimenti correttivi della gestione. 2. Sono strumenti del controllo di gestione un sistema di contabilita' analitica dei costi, integrato con informazioni extracontabili relative alle risorse impiegate, comprese quelle a utilizzo pluriennale, ai volumi dei servizi realizzati, alle loro caratteristiche qualitative, ai proventi dei servizi, ove cio' rilevi, e all'efficacia dei programmi intrapresi. 3. Le caratteristiche del controllo di gestione sono determinate nel regolamento di contabilita' e di organizzazione degli enti, nel rispetto dei criteri di massima approvati dalla Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali, al solo fine di garantire omogeneita' alle informazioni di base che saranno elaborate, a fini conoscitivi, a livello regionale. 4. Le informazioni annualmente elaborate dal controllo di gestione degli enti, con le modalita' che saranno stabilite nei regolamenti di contabilita' e di organizzazione degli enti stessi, sono utilizzate per la relazione annuale redatta dall'esecutivo ai sensi dell'art. 6, comma 4, e per le valutazioni sulla dirigenza degli enti.