Art. 7.
                        Controllo di gestione
 
  1.  Il  controllo  di  gestione  e'  un processo tramite il quale i
responsabili dei  programmi  o  dei  progetti,  in  collaborazione  e
continuo    confronto    con   gli   organi   dell'ente,   verificano
periodicamente lo stato di attuazione  degli  obiettivi  programmati,
valutano  l'efficienza con la quale avviene la gestione e l'efficacia
dell'azione amministrativa e,  in  funzione  dei  risultati  di  tali
riscontri,   assumono   eventuali   provvedimenti   correttivi  della
gestione.
  2.  Sono  strumenti  del  controllo  di  gestione  un  sistema   di
contabilita'   analitica   dei   costi,  integrato  con  informazioni
extracontabili relative alle risorse  impiegate,  comprese  quelle  a
utilizzo  pluriennale,  ai  volumi  dei servizi realizzati, alle loro
caratteristiche  qualitative,  ai  proventi  dei  servizi,  ove  cio'
rilevi, e all'efficacia dei programmi intrapresi.
  3.  Le  caratteristiche  del controllo di gestione sono determinate
nel regolamento di contabilita' e di organizzazione degli  enti,  nel
rispetto  dei  criteri  di  massima approvati dalla Giunta regionale,
sentite le associazioni degli enti locali, al solo fine di  garantire
omogeneita'  alle  informazioni di base che saranno elaborate, a fini
conoscitivi, a livello regionale.
  4. Le informazioni annualmente elaborate dal controllo di  gestione
degli enti, con le modalita' che saranno stabilite nei regolamenti di
contabilita'  e  di organizzazione degli enti stessi, sono utilizzate
per la relazione annuale redatta dall'esecutivo  ai  sensi  dell'art.
6, comma 4, e per le valutazioni sulla dirigenza degli enti.