Art. 9. Tesoreria 1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria, affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attivita' ai sensi di legge. 2. Con il regolamento regionale di cui all'art. 10 sono stabiliti, nell'ambito della legislazione vigente, l'oggetto e le modalita' di affidamento del servizio e le responsabilita' del tesoriere.