Art. 9.
                              Tesoreria
 
  1.  Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria, affidato ad una
banca autorizzata a svolgere l'attivita' ai sensi di legge.
  2. Con il regolamento regionale di cui all'art. 10 sono  stabiliti,
nell'ambito  della  legislazione vigente, l'oggetto e le modalita' di
affidamento del servizio e le responsabilita' del tesoriere.